Sanzioni amministrative per le aziende che entro il 1° ottobre non comunicheranno il domicilio digitale al Registro delle imprese. Lo prevede il decreto Semplificazioni.
Si ricorda che nel concetto di “domicilio digitale” oltre alla Pec (Posta elettronica certificata) sono ora compresi i servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq), come definiti dal regolamento (Ue) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo (il cosiddetto Regolamento eIDAS), servizi che però ancora non sono stati attuati e quindi allo stato attuale vi è l’obbligo della PEC.
Tale obbligo vale anche per i professionisti e nel caso non comunichino il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, è previsto l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.
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