Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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I documenti urbanistici sono irreperibili? Possibile sostituirli con prove indirette

Lo afferma il Tar Lazio (Latina), spianando la strada alla recente modifica del Dpr 380 (articolo 9-bis, comma 1-bis)

Ora che il Tar Lazio ha sdoganato il principio dell’impossibilità di ottenere documenti non reperibili, anche il privato può invocare lo stesso principio e ricorrere a prove indirette, applicando l’articolo 9-bis, comma 1-bis del Dpr 380/2001. Tale norma prevede che per gli immobili realizzati in un’epoca in cui non era necessario il titolo edilizio (in genere, ante 1942), si presume esistente (e legittima) la situazione che risulti dai dati catastali di primo impianto o da altri generici documenti, quali fotografie, estratti cartografici, documenti d’archivio o ogni altro atto pubblico o privato. Bastano quindi anche documenti che indirettamente consentano di risalire ad altri documenti, dando un “principio di prova”, per ricostruire l’esistenza di un titolo abilitativo. Bastano rogiti, documenti fiscali, ricevute di pagamenti a Pa o anche semplici contratti che riportino gli estremi o dati dai quali desumere l’esistenza di un’attività edilizia in un’epoca in cui non era necessario un permesso (come nelle zone agricole ante 1967). Quindi, come il Comune non è responsabile della custodia dei propri documenti, se dimostra di aver fatto tutto il possibile per custodirli e reperirli (Tar Milano 1245/2020), anche il privato può utilizzare elementi indiretti per dimostrare l’epoca e la consistenza di una costruzione.

Per il testo della sentenza è possibile rivolgersi in associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli