La Corte di Cassazione chiarisce il concetto di opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee che non necessitano di titolo edilizio.
La Corte di Cassazione ha interpretato l’art. 6, comma 1, lett. e-bis), D.P.R. 380/2001 come modificato dall’art. 10 del D.L. 76/2020, fornendo specificazioni sul concetto di opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee che non necessitano di titolo edilizio.
Nel caso di specie si trattava di due manufatti prefabbricati (case mobili) ubicati nell’area campeggio di un agriturismo e destinati al soggiorno di turisti. Il ricorrente impugnava l’ordinanza del Tribunale secondo il quale i due manufatti rientravano nella categoria degli interventi di nuova costruzione, a norma dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e.5), in quanto non potevano ritenersi né diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, né conformi alle normative regionali di settore in tema di strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti.
La Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 24/11/2020, n. 32735, ha confermato l’ordinanza del Tribunale, sottolineando la circostanza, ritenuta estremamente significativa, costituita dall’istallazione dei due manufatti per il secondo anno consecutivo e per una durata di sei mesi. Tale circostanza secondo la Corte, impediva di ritenere che gli stessi fossero destinati al soddisfacimento di esigenze meramente temporanee ed escludeva il carattere di opera stagionale.
Per il testo della sentenza è possibile rivolgersi in associazione.