Secondo il TAR Piemonte è legittimo l’ordine di demolizione di una recinzione metallica realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico senza autorizzazione e titolo edilizio
Il principio è stato affermato dal TAR Piemonte 07/12/2020, n. 805 con riferimento ad una fattispecie in cui il ricorrente contestava la legittimità dell’ordine di demolizione di una recinzione in paletti e rete metallica plastificata ancorata a basamento in cemento prefabbricato e in lastre di pietra, sostenendo che l’intervento rientrasse nella manutenzione ordinaria; le recinzioni di precaria installazione ed immediata asportazione, quali sono quelle in rete metallica sorrette da paletti in ferro e/o di legno e senza muretto di sostegno, si configurerebbero come manifestazioni del diritto di delimitazione delle singole proprietà e non richiederebbero il rilascio del titolo abilitativo, avendo un modesto impatto visivo non comportante una permanente ed apprezzabile alterazione dello stato dei luoghi.
Secondo il TAR invece la realizzazione di una recinzione metallica avvenuta in totale assenza di titolo edilizio – e di autorizzazione paesaggistica – su area qualificata come di rilevante interesse pubblico e assoggettata a vincoli di natura paesaggistica (ex art. 136, del D. Leg.vo 42/2004, comma 1, lett. d) e idrogeologica costituisce circostanza sufficiente a determinare l’illegittimità dell’opera, a prescindere dalla sua dimensione o dall’impatto visivo, nonché dall’eventuale capacità di alterare lo stato dei luoghi o dalla pretesa irrilevanza urbanistico-edilizia della stessa.
Per il testo della sentenza è possibile rivolgersi in associazione.