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INPS: Permessi ex L. 104/1992 e lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto

L’INPS, con la circolare n. 45 del 19 marzo 2021, fornisce alcuni chiarimenti  ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile, di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

Ciò in quanto la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.

Igino Carulli

Igino Carulli