Chiarimenti ministeriali sul nuovo obbligo di Green Pass dal 15 ottobre in ambito lavorativo pubblico e privato: ecco regole e sanzioni, caso per caso.
Green Pass per tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre
Certificazione verde COVID-19 obbligatoria dal 15 ottobre al 31 dicembre per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, in tutti gli ambiti operativi in cui sono possibili i relativi controlli (amministrazioni, uffici, fabbriche, aziende, studi professionali, ecc.): il nuovo decreto legge del Governo, approvato in CdM il 16 settembre, estende l’obbligo di possedere e presentare il Green Pass per accedere a qualunque luogo di lavoro.
A chi si applica e dove
Sono tenuti a possedere i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato, e ad esibirli su richiesta per accedere ai luoghi di lavoro:
<<a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19. La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che vi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni>>.
Chi effettua i controlli e come
Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni ed entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione dei controlli, effettuati preferibilmente all’ingresso delle sedi di lavoro ed anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento del possesso del Green Pass e della contestazione delle violazioni.
Le sanzioni
il personale risulta assente senza retribuzione fino alla presentazione del Certificazione Verde Covid-19 (per il periodo di sospensione non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato). La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore ed è efficace fino alla presentazione del Green Pass, comunque non oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza.
Non ci possono essere conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È comunque prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i trasgressori che eludono i controlli accedendo ai luoghi di lavoro violando l’obbligo: le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, a cui i soggetti incaricati dell’accertamento trasmettono gli atti relativi alla violazione.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti:
il datore di lavoro può sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificazione;
datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.