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Appalti sotto-soglia: chiarimenti MIT sulla garanzia definitiva

Il supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Parere n. 2174/2024, ha fornito importanti chiarimenti relativi alla corretta applicazione della garanzia in merito alle procedure negoziate sotto la soglia comunitaria.

La richiesta di parere è stata presentata da una stazione appaltante la quale, con particolare riferimento alle procedure negoziate di cui al nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023, art. 50, c. 1, lett. c), d) ed e)), ha richiesto se la garanzia definitiva nelle procedure sotto soglia:

  • debba essere costituita, dall’operatore economico, sempre in misura pari al 5% del valore contrattuale al netto dell’IVA a prescindere dal verificarsi delle casistiche indicate all’art. 117, comma 2 ;
  • possa essere oggetto di riduzione, in presenza delle certificazioni indicate dall’art. 106, comma 8.

Il MIT, relativamente ai quesiti, ha risposto specificando che, nella ipotesi ventilata, il valore della garanzia definitiva sarà pari al 5% dell’importo contrattuale, non trovando pertanto applicazione sia l’art. 117, c. 2, che l’art. 106, c. 8, D.lgs. 36/2023.

Richiamando anche il contenuto della Relazione Illustrativa al Codice (p. 80), il MIT ha ricordato che, la disciplina di cui all’art. 53 del D.lgs. 36/2023, si giustifica per l’“intento di semplificazione dell’esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee”.

E’ disponibile in Associazione il testo del parere.

Igino Carulli

Igino Carulli