Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



Blog

Anticipazione prezzo dell’Appalto: delibera ANAC

Con la delibera n. 247/2021 l’ANAC ribadisce che l’istituto dell’anticipazione del prezzo contrattuale ha carattere obbligatorio e portata generale e, pertanto, trova applicazione anche per i lavori sotto-soglia e nei settori speciali.

Con la delibera in esame l’ANAC, esprimendosi in seguito ad una segnalazione dell’ANCE, ha sancito l’illegittimità della prassi, perpetrata da una stazione appaltante operante nei settori speciali, di non corrispondere l’anticipazione del prezzo ex art. 35 comma 18 del Codice nei contratti sotto-soglia.

L’art. 35 comma 18 del Codice stabilisce che la stazione appaltante deve corrispondere all’appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo totale previsto nel contratto d’appalto entro quindici giorni dall’effettivo avvio dell’esecuzione, a condizione che venga preventivamente rilasciata apposita garanzia bancaria o assicurativa.

L’ANAC ha chiarito che l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere l’anticipazione del prezzo, ha portata generale in quanto risponde alla ratio che sorregge il principio di anticipazione delle somme erogate dall’amministrazione al fine di dare impulso all’iniziativa imprenditoriale, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto. Non avrebbe senso precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio piccole e maggiormente tutelate dal legislatore.

Per queste ragioni, l’art. 35 comma 18 del Codice deve considerarsi una norma di carattere generale e non una norma specifica relativa ai contratti sopra soglia.

Ad ulteriore conferma di tale interpretazione, l’Autorità evidenzia altresì che l’art. 207 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha previsto la possibilità di incrementare l’anticipazione fino al 30% dell’importo del contratto, senza operare alcuna distinzione di importo.

In considerazione di quanto sopra detto, l’Autorità ha giudicato illegittimo il diniego di anticipazione del prezzo, operato dalla stazione appaltante, poiché in contrasto con il dispositivo di cui all’art. 35, comma 18 del Codice.

Igino Carulli

Igino Carulli