Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli
Immobili e aree sono di rilevante interesse pubblico se costituiscono bellezze naturali o sono luoghi dell’anima.
Il valore identitario non è di per sé sufficiente per assoggettare un immobile o un’area al vincolo di tutela dell’interesse pubblico: così il Tar Lazio, con la sentenza n. 1080/2021. Il vincolo, al centro della decisione, è quello previsto per immobili e aree di notevole interesse pubblico all’articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004). La norma, di fatto – fa rilevare il Tar – richiede che sussista lo specifico requisito estetico della “bellezza naturale” dei luoghi.
Per il testo della sentenza è possibile rivolgersi in associazione.