Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Condono edilizio, silenzio assenso e determinazione degli oneri concessori

Il Consiglio di Stato fornisce chiarimenti sul silenzio assenso in caso di richiesta di sanatoria per il “terzo condono edilizio” e sulla determinazione degli oneri concessori.

Nel caso di specie il ricorrente riteneva che sulla sua domanda di condono edilizio presentata ai sensi del D.L. 269/2003 si fosse formato il silenzio assenso, perfezionatosi a suo avviso nel 2007. Pertanto sosteneva che gli oneri concessori dovessero essere determinati sulla base delle tariffe più favorevoli vigenti a quella data e non alla data successiva del rilascio del titolo espresso (avvenuto nel 2010).

Il Consiglio di Stato ha risolto la questione interpretando la disciplina del silenzio assenso introdotta dal D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, e la sua declinazione dettata dalla L.R. Lombardia 31/2004 applicabile alla fattispecie.

Secondo i giudici la formazione del silenzio assenso nella legislazione speciale di cui al citato art. 32, comma 37, del D.L. 269/2003, postula la presentazione, da parte dell’autore dell’abuso, di tutta la documentazione normativamente prevista, ma anche il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di oneri concessori. Tali oneri sono calcolati ai sensi dell’art. 4, comma 4, L.R. Lombardia 31/2004 mediante autodeterminazione, restando ferma la possibilità del Comune di richiedere successivamente l’eventuale conguaglio.

Pertanto, al fine della formazione del silenzio assenso ex art. 32, comma 37, D.L. 269/2003, in combinato disposto con l’art. 4 della L.R. Lombardia 31/2004, è necessario che il richiedente determini e corrisponda l’importo complessivo degli oneri di urbanizzazione.

Per il testo della sentenza è possibile rivolgersi in associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli