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Consiglio di Stato e esclusione dalle gare

Con la sentenza n. 1000/2021 del 3 febbraio scorso il Consiglio di Stato ha affermato il principio in base al quale il partecipante a una gara non è tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere.

Il Consiglio di Stato, con la decisione in esame, ha rigettato il ricorso presentato dalla seconda classificata ad una gara avverso la sentenza del TAR che, in primo grado, aveva rigettato la richiesta di annullamento del provvedimento di aggiudicazione a favore dell’impresa vincitrice.

Secondo la ricorrente l’impresa vincitrice, avendo omesso di dichiarare alla stazione appaltante importanti notizie circa una sua precedente esclusione, avrebbe dovuto essere estromessa dalla gara  sulla base di quanto previsto dalle lettere c), c-bis) ed f-bis) dell’art. 80 del Codice dei Contratti, laddove la prima disposizione prevede che è escluso dalla gara l’offerente ove “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”, la seconda che analoga conseguenza subisce colui che “[…] abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, mentre in base alla terza va estromesso ogni “operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”.

Il Consiglio di Stato, con la decisione in esame ha confermato il rigetto pronunciato dal TAR in primo grado, affermando l’irrilevanza della precedente esclusione alla luce del principio per cui il partecipante ad una gara di appalto non è tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere, poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all’ANAC in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione dell’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione si riferisce – e si conclude – all’interno della procedura di gara in cui è maturata.

 Secondo il Coniglio di Stato, inoltre, non ricorrerebbero neppure i presupposti di applicazione della fattispecie di cui alla lettera f-bis), integrata in presenza di un mendacio, laddove quella addebitata dall’appellante all’impresa vincitrice, sarebbe al più, un’omissione dichiarativa, né quelli di cui alla lettera c-bis), non risultando che l’aggiudicataria abbia attivamente tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, né – per le ragioni viste in precedenza – omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Alla luce della decisione del Consiglio di Stato, dunque, il partecipante a una gara non sarebbe tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere. Tuttavia, nonostante il Consiglio di Stato abbia fornito nel caso di specie un’interpretazione di fatto restrittiva della norma in esame, si suggerisce un approccio prudenziale ed attento, al fine di evitare di incorrere in una delle ipotesi di esclusione disciplinate dall’art.80 del Codice dei Contratti.

Igino Carulli

Igino Carulli