Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Ecobonus, Sismabonus ordinari per imprese che recuperano interi fabbricati

L’AdE ammette la possibilità per l’impresa di costruzioni di fruire dell’Ecobonus e del Sismabonus nella misura “ordinaria” per interventi di recupero in chiave energetica ed antisismica di un intero fabbricato destinato alla vendita e, per l’acquirente delle singole unità abitative, del Bonus Edilizia al 50% spettante per l’acquisto di case ristrutturate.

Questo l’importante chiarimento fornito con l’interpello n.437 del 24 giugno 2021 dall’’Agenzia delle Entrate estendendo al massimo la possibilità di sfruttare i bonus fiscali per la riqualificazione dell’esistente e per l’acquisto di immobili ristrutturati, in conformità al dato letterale della norma ed alla tesi Ance.

L’impresa di costruzione dunque può fruire dell’Ecobonus e del Sismabonus nella misura “ordinaria” (di cui, rispettivamente, agli artt.14 e 16, commi 1bis-1sexies, del DL 63/2013 – legge 90/2013), sui costi riferibili in via analitica ai lavori di risparmio energetico e su quelli riguardanti la messa in sicurezza antisismica dell’edificio. Sul punto, l’Agenzia conferma quanto già chiarito nella RM 34/E/2020, in merito al fatto che tali bonus spettano anche ai titolari di reddito d’impresa ed a prescindere dalla qualificazione dell’immobile oggetto dei lavori come “strumentale”, “merce” o “patrimoniale”.

In sede di successiva vendita, l’acquirente delle singole abitazioni poste all’interno dell’edificio ristrutturato può fruire della detrazione IRPEF per l’acquisto di case ristrutturate (art.16-bis, co.3, del TUIR-DPR 917/1986) che, per i rogiti stipulati entro il 31 dicembre 2021 (salvo ulteriore proroga), è pari al 50% di un importo forfettario corrispondente al 25% del corrispettivo d’acquisto, da assumere entro un massimo di 96.000 euro.

Per fruire di tale incentivo è necessario, comunque, che la cessione avvenga entro i 18 mesi successivi al temine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato e che gli interventi eseguiti siano qualificabili, dal punto di vista edilizio, come restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (art.3, co.1, rispettivamente, lett.c-d, DPR 380/2001). Si ricorda inoltre che, come già chiarito dalla medesima Agenzia nella CM 30/E/2020, anche tale agevolazione è fruibile anche nelle forme alternative dello “sconto in fattura” o della cessione del corrispondente credito d’imposta a soggetti terzi, comprese Banche e Intermediari finanziari.

Igino Carulli

Igino Carulli