Secondo il Consiglio di Stato, la controsoffittatura destinata ad ospitare l’impianto di climatizzazione non costituisce volume tecnico e va computata nella volumetria complessiva ai fini del calcolo del contributo di costruzione.
La controversia riguardava la quantificazione del contributo di costruzione da versare per un intervento di ristrutturazione edilizia, con cambio di destinazione d’uso dell’immobile da industriale a commerciale, al fine di insediarvi una struttura di vendita. Tra gli altri (complessi) motivi di ricorso, il ricorrente contestava il mancato scomputo dalla volumetria complessiva oggetto di cambio di destinazione d’uso, della volumetria occupata dall’impianto di climatizzazione, che aveva determinato una diminuzione dell’altezza utile di circa 35 cm. Secondo il ricorrente si trattava di un volume tecnico che non incide sul carico urbanistico, oppure di superficie accessoria computabile al 60% ai sensi del D. Min. LL.PP. 10/05/1977, n. 801.
Il testo della Sentenza è disponibile in Associazione.