Secondo il TAR Lombardia, la proroga del permesso di costruire non può essere concessa per silenzio assenso, essendo necessario un atto motivato dell’amministrazione.
Nella fattispecie il ricorrente contestava l’ordine di demolizione avente ad oggetto alcune opere realizzate in difformità dal permesso di costruire e dall’autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente lamentava che il Comune avesse eseguito il sopralluogo quando il titolo edilizio era ancora efficace, essendo stato, a suo avviso, prorogato per silenzio-assenso a fronte di un’istanza da lui presentata, e poi ancora per effetto della proroga biennale di cui all’art. 30, comma 3, D.L. 69/2013 (conv. dalla L. 98/2013). Sosteneva quindi che, alla data del sopralluogo, sarebbe stato ancora nei termini per completare l’intervento edilizio in senso conforme al progetto assentito dall’amministrazione.
Il testo della sentenza è disponibile in Associazione.