E’ ufficialmente prorogato dal 7 al 17 febbraio 2022 il termine di scadenza del periodo “transitorio” disposto dall’art. 28, del DL 4/2022, per l’invio delle opzioni di sconto o cessione del credito relative alle spese agevolate al 110% e con i bonus ordinari “cedibili”.
Con il Provvedimento n. 37381 del 4 febbraio 2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, disponibile presso gli uffici associativi, viene prorogato dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine di cui all’articolo 28, comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2022, cosiddetto Decreto Sostegni ter. Si ricorda che in tale Decreto, entrato in vigore lo stesso 27 gennaio, all’art. 28 sono state apportate modifiche al meccanismo di cessione del credito/sconto in fattura connesso al Superbonus 110% e agli altri bonus fiscali per l’edilizia (Bonus ristrutturazione, Eco-Sismabonus ordinari, Bonus Facciate), per prevenire possibili frodi. Nello specifico, l’art.28 del testo, riscrivendo alcuni passaggi dell’art.121, del D.L. 34/2020 e s.m.i., prevede che:
Si specifica altresì che il termine del 7 febbraio della citata disposizione è prorogato al 7 marzo 2022, con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per i soli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art.119-ter del DL 34/2020.
In definitiva sulla base di tale Provvedimento n. 37381 del 4 febbraio 2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 i beneficiari del Superbonus, dei bonus “ordinari” cedibili e i beneficiari della nuova detrazione per il superamento delle barriere architettoniche potranno effettuare esclusivamente un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.