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Obbligo di Sopralluogo e esclusione dalle gare

Con la sentenza n. 2355 del 18 marzo 2021 la Sezione V del Consiglio di Stato ha stabilito che la prescrizione dell’obbligo di sopralluogo non costituisce una specifica causa di esclusione contemplata dal Codice dei contratti pubblici e in ogni caso consente alla stazione appaltante di attivare un ‘soccorso procedimentale’.

Nella Sentenza in esame il Consiglio di Stato era chiamato a pronunciarsi su un sopralluogo svolto dalla mandataria di un raggruppamento temporaneo, in virtù del regime di solidarietà prescritto dall’art. 48 comma 5 del Codice dei contratti pubblici espressamente richiamato dalla lex specialis, al fine di chiarire se questa avesse ottemperato alla prescrizione di gara anche per gli altri componenti del raggruppamento.

In particolare, a differenza della precedente norma che disciplinava l’istituto del sopralluogo e che prevedeva che l’offerta dovesse essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale il concorrente attestava di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi,  l’art 79 comma 2 del Codice dei Contratti cita il sopralluogo unicamente per specificare che questo è finalizzato a prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte, senza fare menzione della dichiarazione prevista dalla precedente normativa.

Pertanto in giurisprudenza sono sorti dei dubbi interpretativi circa gli eventuali effetti espulsivi automatici conseguenti al mancato adempimento del sopralluogo, determinando l’affermarsi di due distinti orientamenti: secondo un primo orientamento il mancato sopralluogo dovrebbe comportare l’esclusione del concorrente inadempiente, senza che ciò contrasti col principio di tassatività delle cause di esclusione e senza che sia applicabile il soccorso istruttorio; di contro, secondo una più recente soluzione interpretativa occorre rileggere l’istituto alla luce dei principi di massima partecipazione alle gare e di divieto di aggravio del procedimento, da cui si deduce che non possono esservi effetti espulsivi per il mancato sopralluogo.

Il Consiglio di Stato, aderendo a quest’ultima interpretazione, ha ritenuto che l’eventuale causa escludente del bando debba essere interpretata in senso restrittivo, attribuendole un significato conforme al principio di massima partecipazione alla gara, per cui può anche essere utilizzato il soccorso procedimentale previsto all’art. 83 comma 8 del Codice che consente di risolvere i dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica” tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 09 febbraio 2020, n. 1225 e id. sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680).

Alla luce di tali premesse, il Consiglio di Stato ha concluso che il riferimento al ruolo e alle funzioni della mandataria nell’ambito del raggruppamento era sufficiente all’adempimento della prescrizione posta dal disciplinare di gara e liberatorio anche per le imprese mandanti.

Igino Carulli

Igino Carulli