Un’impresa associata ha segnalato che, nella procedura di gara Invitalia “Velia Città delle Acque – Lavori di Restauro e Valorizzazione” (importo Euro 2.326.483,72), era prevista l’attribuzione di 2 punti a fronte del possesso del Certificato di Rating di Legalità rilasciato dall’AGCM che è attribuibile esclusivamente agli operatori economici che abbiano un fatturato annuo superiore a due milioni di euro.
Dunque, la prevista attribuzione di 2 punti a fronte del possesso del certificato in parola, nella sostanza, tagliava fuori dalla competizione le imprese che abbiano un fatturato inferiore ed era pertanto da ritenersi – qualora non siano previste forme di compensazione in favore delle piccole e medie imprese – in contrasto sia con il D.lgs n. 50/16 e smi (Codice dei Contratti Pubblici), sia con le Direttive Comunitarie che con i principi generali della contrattualistica pubblica e dunque con il principio della concorrenza.
E il detto contrasto esisteva sicuramente nel caso di specie visto l’oggetto e dunque l’importo dell’appalto (2.326.483,72) che consente la competizione in favore di imprese il cui fatturato annuo (viste le regole in tema di attestazione SOA), può anche essere inferiore alla detta soglia.
In tal senso sono anche l’ANAC (v. Linee Guida n. 2 sull’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa dello scorso 21 settembre 2016) e il Consiglio di Stato (v. sentenza n. 6907 sez. V del 10 ottobre 2019).
In ragione di quanto sopra, è stata inoltrata una segnalazione a Invitalia in cui veniva rappresentata e argomentata l’illegittimità degli atti di gara. A seguito della segnalazione, Invitalia ha rettificato e differito di 15 giorni la scadenza della gara (nuova scadenza 27 maggio p.v.)