In relazione alle procedure di gara sotto-soglia, il Ministero delle Infrastrutture, con parere n. 735 del 24 settembre 2020, ha chiarito i limiti di utilizzo delle procedure ordinarie, in sostituzione delle procedure semplificate disciplinate D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge n. 120/2020, cd. decreto “Semplificazioni”.
In relazione alle procedure di gara sotto-soglia, il Ministero delle Infrastrutture, con parere n. 735 del 24 settembre 2020, ha chiarito i limiti di utilizzo delle procedure ordinarie, in sostituzione delle procedure semplificate disciplinate D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge n. 120/2020, cd. decreto “Semplificazioni”.
Come è noto, infatti, il decreto “Semplificazioni”, senza ulteriori precisazioni, ha previsto per gli appalti sotto-soglia comunitaria l’applicazione delle procedure semplificate.
Con precisione, il decreto Semplificazioni dispone:
Sono tuttavia sorti dubbi, anzitutto, relativi alla facoltà della stazione appaltante di fare comunque ricorso alle procedure ordinarie (procedure aperte) e, laddove ciò fosse possibile, sulla applicabilità delle ulteriori disposizioni derogatorie del “Semplificazioni”, che all’art. 1, commi 3 e 4 prevedono, tra l’altro:
In relazione ai suddetti dubbi, è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere n. 735 del 24 settembre 2020.
Riguardo alla prima problematica, il Ministero ha definitamente chiarito che le modalità di affidamento suddette sono da intendersi come obbligatorie, poiché sostituiscono, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016.
Tuttavia, il Ministero “ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie”.
Qualora la stazione optasse per la procedura ordinaria, il Ministero specifica che:
Con riferimento al punto 1, il decreto “Semplificazioni” prevede che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b), ossia di affidamenti compresi tra 150.000 euro e soglia comunitaria.
In questo contesto vale la pena rammentare anche le “accelerazioni” previste dall’art. 8, comma 1, (consegna in via d’urgenza, sopralluogo, riduzione dei termini per ragioni di urgenza, avvio delle procedure anche in assenza di documenti di programmazione di cui all’art. 8).
Infine, il Ministero precisa che i commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto “Semplificazioni” (in tema di criterio di aggiudicazione e garanzia provvisoria) si applicano solo laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2, (ossia affidamento diretto e negoziate senza bando, ivi disciplinati).
Per il testo del parere e per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi in Associazione.