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Procedure di gara sotto-soglia – Parere Ministero Infrastrutture e Trasporti

In  relazione alle procedure di gara sotto-soglia, il Ministero delle Infrastrutture, con parere n. 735 del 24 settembre 2020, ha chiarito i limiti di utilizzo delle procedure ordinarie, in sostituzione delle procedure semplificate disciplinate D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge n. 120/2020, cd. decreto “Semplificazioni”.

In relazione alle procedure di gara sotto-soglia, il Ministero delle Infrastrutture, con parere n. 735 del 24 settembre 2020, ha chiarito i limiti di utilizzo delle procedure ordinarie, in sostituzione delle procedure semplificate disciplinate D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge n. 120/2020, cd. decreto “Semplificazioni”.

Come è noto, infatti, il decreto “Semplificazioni”, senza ulteriori precisazioni, ha previsto per gli appalti sotto-soglia comunitaria l’applicazione delle procedure semplificate.

Con precisione, il decreto Semplificazioni  dispone:

  • affidamento diretto negli appalti di importo inferiore a 150.000 euro;
  • procedura negoziata senza bando negli appalti sopra-soglia, previa consultazione di almeno 5 operatori economici (10 a partire da 350.000 euro, 15 da 1 milione di euro) e pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali delle Stazioni appaltanti.

Sono tuttavia sorti dubbi, anzitutto, relativi alla facoltà della stazione appaltante di fare comunque ricorso alle procedure ordinarie (procedure aperte) e, laddove ciò fosse possibile, sulla applicabilità delle ulteriori disposizioni derogatorie del “Semplificazioni”, che all’art. 1, commi 3 e 4 prevedono, tra l’altro:

  • l’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente;
  • l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (e non 10 come previsto dall’art. 97 comma 8 del Codice);
  • l’esenzione dalla richiesta delle garanzie provvisorie o nel caso di motivata necessità il dimezzamento del relativo ammontare (art. 93 del Codice).

In relazione ai suddetti dubbi, è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con  parere n. 735 del 24 settembre 2020.

Riguardo alla prima problematica, il Ministero ha definitamente chiarito che le modalità di affidamento suddette sono da intendersi come obbligatorie, poiché sostituiscono, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016.

Tuttavia, il Ministero “ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie”.

Qualora la stazione optasse per la procedura ordinaria, il Ministero specifica che:

  1. tali affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto;
  2. potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte dal decreto;
  3. è consigliabile dar conto di tale scelta mediante motivazione.

Con riferimento al punto 1, il decreto “Semplificazioni” prevede che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b), ossia di affidamenti compresi tra 150.000 euro e soglia comunitaria.

In questo contesto vale la pena rammentare anche le “accelerazioni” previste dall’art. 8, comma 1, (consegna in via d’urgenza, sopralluogo, riduzione dei termini per ragioni di urgenza, avvio delle procedure anche in assenza di documenti di programmazione di cui all’art. 8).

Infine,  il Ministero precisa che i commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto “Semplificazioni” (in tema di criterio di aggiudicazione e garanzia provvisoria) si applicano solo laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2, (ossia affidamento diretto e negoziate senza bando, ivi disciplinati).  

Per il testo del parere e per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli