Il Decreto di agosto convertito in legge ha apportato diverse modifiche alla disciplina del Superbonus, in ordine a varie questioni.
Le modifiche fanno riferimento a numerose e diverse questioni, di seguito rappresentate:
_agli edifici unifamiliari e plurifamiliari, per i quali è stato chiarito che, come sostenuto dall’ANCE, per “accesso autonomo dall’esterno” si intende “un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
_ai territori colpiti da eventi sismici, per i quali è stato precisato che il Superbonus per gli interventi trainanti da Ecobonus, spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
E’ stato, inoltre, elevato del 50% il limite delle spese, sostenute entro il 31 dicembre 2020 per gli interventi da Eco e Sismabonus potenziati in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016, nonché del 6 aprile 2009.
Questa agevolazione è alternativa al contributo per la ricostruzione, ed è fruibile per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, ma con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive;
_alle dimore storiche accatastate nella categoria A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), in relazione alle quali è stata riconosciuta l’applicabilità dei Superbonus, a condizione che siano aperte al pubblico.
_alle eventuali difformità edilizie presenti nelle singole unità immobiliari in merito all’esecuzione degli interventi sulle parti comuni degli edifici agevolabili con il Superbonus 110%.
_all’approvazione di tutti gli interventi antisismici e di efficienza energetica ammessi al bonus potenziato del 110% da parte dell’assemblea condominiale con la maggioranza “semplice” degli intervenuti e un terzo del valore dell’edificio (50%+1 degli intervenuti e 334 millesimi).
_alla possibilità che le riunioni delle assemblee di condominio possano svolgersi anche mediante piattaforme telematiche purché i condòmini siano d’accordo.