Secondo il TAR Piemonte, la trasformazione del solaio di copertura in terrazzo comporta un aumento del carico urbanistico e necessita del permesso di costruire.
Nel caso di specie si trattava dell’estensione di un balcone al tetto di copertura dell’edificio adiacente, mediante sopraelevazione del solaio di quest’ultimo (in origine non allo stesso livello del balcone). Secondo il ricorrente gli interventi non costituivano ristrutturazione edilizia, bensì attività edilizia libera, con conseguente inapplicabilità dell’ordine di demolizione intimato dal Comune. Inoltre deduceva la lesione del legittimo affidamento, in quanto aveva acquistato l’immobile già dotato del terrazzo.
Il testo della Sentenza è disponibile in Associazione.